GESTIONE DEL RISPARMIO
L’art. 1, lett. n del Testo Unico della Finanza (TUF) definisce la gestione collettiva del risparmio come “il servizio che si realizza attraverso la gestione di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e dei relativi rischi”.
ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR)
Gli OICR sono organismi che raccolgono il patrimonio fra una pluralità di investitori, attraverso l’emissione e l’offerta di proprie azioni o quote. Tale patrimonio è gestito in monte, ovvero su base collettiva, nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi, allocandolo in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni, beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predefinita. Il TUF precisa che:
i fondi comuni d’investimento;
le SICAV (Società di investimento a capitale variabile);
le SICAF (Società di investimento a capitale fisso).
costituiscono gli OICR italiani.
OGGETTO DELL'INVESTIMENTO NELLA GESTIONE COLLETTIVA – Come si è detto, l’oggetto dell’investimento nella gestione collettiva, a differenza dei servizi di investimento, può riguardare non solo strumenti finanziari (quotati e non quotati), ma anche crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili.
ESERCIZIO IN VIA PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO – La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è soggetta nei diversi paesi a una riserva di legge ed è attribuita in via esclusiva a specifiche categorie di intermediari finanziari. In Italia, essa può essere svolta solo da:
società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso (SICAF), autorizzate dalla Banca d’Italia, sentita la Consob;
società di gestione dell’Unione europea che gestiscono OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) italiani, le quali possono prestare la loro attività solo dopo essere state autorizzate dall’organismo di vigilanza del paese membro in cui hanno sede;
gestori di fondi d’investimento alternativi dell’Unione europea (GEFIA Ue) e GEFIA non Ue.
Le società di gestione Ue e i GEFIA sono gli “omologhi europei e non” delle SGR di diritto italiano: il loro riconoscimento deriva rispettivamente dalle Direttive europee 2009/65/CE (Direttiva UCITS IV - Undertakings for the collective investment in transferable securities) e 2011/61/UE (Direttiva AIFMD - Alternative Investment Fund Managers Directive) in materia di gestione collettiva. Conformemente ai principi derivanti da quest’ultime, le società di gestione, se autorizzate nel paese di origine, possono svolgere in Italia le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle Direttive comunitarie di riferimento (UCITS IV e AIFMD). L’operatività in Italia dei soggetti esteri può svolgersi attraverso lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione dei servizi.
SERVIZI ACCESSORI, ATTIVITÀ CONNESSE, STRUMENTALI ALLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO – Il TUF (art.1, comma 6) prende in considerazione la categoria dei servizi accessori, il cui elenco completo è contenuto nella Sezione B dell’Allegato I. Come per i servizi di investimento anche in questo caso l’elenco dei servizi accessori è di carattere tassativo, cioè a numero chiuso, salva la possibilità per il Ministro dell’economia e delle finanze (art.18. comma 5, del TUF) di individuare, al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, nuovi servizi accessori. L’esercizio dei servizi accessori non necessita di alcuna specifica autorizzazione. Tra i servizi accessori che le SGR possono svolgere, si ricordano la custodia e l’amministrazione di strumenti finanziari (ovvero la materiale detenzione dei titoli e l’esercizio dei diritti in essi incorporati), limitatamente alle quote di OICR gestiti. Le SGR possono, inoltre, commercializzare quote o azioni di OICR gestiti da terzi. Oltre a tali attività, le SGR possono svolgere le attività connesse, che consentono di promuovere e sviluppare l’attività principale (ossia l’attività di gestione del risparmio) e le attività strumentali (che hanno un carattere ausiliario rispetto a quella principale), stabilite da Banca d’Italia (studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria, elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie, predisposizione e gestione di servizi informatici, amministrazione di immobili a uso funzionale, servizi di natura amministrativa-contabile). Nel caso delle SICAV e delle SICAF è prevista l’esclusività dell’oggetto sociale e l’impossibilità a prestare servizi o attività d’investimento aggiuntivi.
Con riferimento alla forma giuridica, si può distinguere tra OICR che assumono la forma contrattuale (vedi il “fondo comune di investimento”, gestito da una società di gestione) o di trust (unit trust), oppure la forma statutaria (le cosiddette “società di investimento”).
OICR “CONTRATTUALI” –Negli organismi che assumono la forma contrattuale, secondo gli schemi del “fondo comune di investimento” o di unit trust (ossia un fondo, mutuato dal diritto anglosassone, nel quale confluiscono degli attivi a fini di gestione), si instaura un rapporto tra tre parti:
i partecipanti;
la società di gestione (ad esempio, la SGR) che gestisce il patrimonio che fa capo all’OICR e;
l’intermediario finanziario (cosiddetto “depositario”, banca o impresa di investimento) incaricato dell’esecuzione delle operazioni di gestione del patrimonio e del controllo di legittimità sulla società di gestione
mentre il fondo comune, privo di personalità giuridica, è un puro patrimonio autonomo e separato da quello della SGR e dei partecipanti. In conseguenza di ciò, i risparmiatori non sono titolari dell’organismo di investimento e vantano esclusivamente un diritto di credito nei confronti di quest’ultimo e della società che lo gestisce, sopportando totalmente il rischio che ne deriva. Si precisa che, nell’ambito della gestione collettiva del risparmio, una SGR può operare anche solo come società promotrice, qualora effettui attività di promozione, istituzione e organizzazione di organismi di investimento collettivo del risparmio.
OICR “STATUTARI” –Un organismo statutario è, invece, costituito nella forma giuridica della società di investimento, le cui “quote di partecipazione” sono rappresentate dalle azioni sottoscritte dai partecipanti, i quali assumono il ruolo di azionisti avendo la possibilità di incidere, con l’esercizio del diritto di voto, sulle vicende sociali e sulla politica d’investimento. In Italia, questa seconda forma organizzativa prevede due organismi di investimento collettivo: la società di investimento a capitale variabile (SICAV) e la società di investimento a capitale fisso (SICAF).
FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO
I fondi comuni d’investimento sono dei patrimoni collettivi, costituiti dalle somme versate da una pluralità di partecipanti, i quali intendono utilizzare un servizio di gestione in monte del proprio patrimonio. Ciascun partecipante al fondo possiede, in funzione dell’importo versato, un certo numero di quote, tutte caratterizzate dal medesimo valore e dai medesimi diritti; egli partecipa, inoltre, ai profitti e alle perdite in proporzione al numero di quote possedute. La quota rappresenta una frazione del patrimonio del fondo, il cui valore viene calcolato dividendo l’ammontare del patrimonio netto per il numero delle quote in circolazione (come vedremo in seguito).
Come si è detto, ciascun fondo comune d’investimento o ciascun comparto di un medesimo fondo multicomparto costituisce un patrimonio autonomo e nettamente separato dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun investitore, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla SGR. Il fondo comune d’investimento risponde delle obbligazioni contratte solo con il proprio patrimonio, sul quale non sono ammesse azioni dei creditori della SGR e del depositario. Per contro, le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto a valere sulle loro quote.
Il funzionamento di un fondo comune d’investimento prevede le seguenti attività:
attività di promozione, istituzione e organizzazione del fondo e di amministrazione dei rapporti con i depositanti;
attività di gestione del patrimonio;
attività di custodia degli strumenti finanziari e della liquidità del fondo;
attività di commercializzazione delle quote.
BENEFICI DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO
Prima di analizzare con maggiore dettaglio la disciplina relativa ai soggetti autorizzati alla prestazione del servizio, è utile evidenziare i principali benefici dell’investimento in un fondo comune rispetto all’investimento diretto in strumenti finanziari. In particolare, con specifico riferimento alla tutela dell’investitore, (finalità prioritaria del legislatore comunitario ed italiano), così come evidenziato nel sito della Consob (http://www.consob.it/web/investor-education/i-fondi-comuni), i principali vantaggi legati a questa tipologia di investimento sono rappresentati, tra gli altri, dai seguenti aspetti.
- AUTONOMIA: il patrimonio del è separato da quello della società che lo gestisce e da chi lo distribuisce . Le somme investite investite dai risparmiatori sono custodite presso un intermediario indipendente ( depositario) della società di gestione, dal gruppo che la controlla e dal distributore per cui i creditori di tali soggetti non possono aggredire il fondo.
- CONTROLLO: il mercato dei fondi comuni d'investimento è sottoposto a norme e regole molto severe, sul cui rispetto vigilano la Banca d'Italia e Consob.
- DIVERSIFICAZIONE: i fondi investono in diversi titoli e in vari mercati, attuando una maggiore diversificazione di portafoglio.
- TRASPARENZA: il risparmiatore conosce sempre il valore del suo investimento in fondi e come esso è gestito, poichè il valore giornaliero è pubblicato sui principali mezzi di informazione e consente al sottoscrittore di monitorare l'andamento dei propri investimenti.
Un altro aspetto che vale la pena di evidenziare in questa sede è che i fondi d’investimento consentono di effettuare investimenti anche a clienti con disponibilità finanziarie limitate.
Vediamo due caratteristiche importanti legate alla gestione collettiva del risparmio: la diversificazione e il ridotto livello di personalizzazione degli investimenti.
Benefici della diversificazione . La gestione collettiva del risparmio è un classico esempio di intermediario che realizza economie di scala: in essa confluiscono i fondi di un numero considerevole di investitori così da costituire un patrimonio cospicuo di cui ciascun investitore detiene quote in proporzione alle risorse apportate. Avendo a disposizione un patrimonio cospicuo, è possibile acquistare grandi quantità di strumenti finanziari così da beneficiare sia di costi di transazione più bassi sia degli effetti positivi, in termini di minore rischio, della diversificazione di portafoglio. Infatti, un portafoglio diversificato ha un grado di rischio diverso e inferiore rispetto alla semplice somma dei rischi associati ai singoli titoli presenti nel portafoglio. L’investimento in un singolo titolo ci preclude del tutto la possibilità di ottenere gli effetti benefici, in termini di rischio di gestione, della diversificazione.
Basso grado di personalizzazione . Tuttavia, nella gestione collettiva il livello di personalizzazione della gestione è inferiore: le disponibilità conferite dal singolo cliente, infatti, sono inglobate in un patrimonio più ampio, gestito in monte attraverso l’investimento in strumenti finanziari o in attività di altro tipo. Poiché sarebbe difficile conciliare le esigenze di tutti coloro che hanno costituito il patrimonio comune, non solo le caratteristiche della gestione sono stabilite anticipatamente nel contratto di acquisto del servizio, ma in genere non sono neanche ridefinitili in tempi successivi sulla base delle esigenze della clientela. È evidente, dunque, che la discrezionalità del gestore nel caso di una gestione collettiva è di molto superiore alla libertà di cui egli gode nell’assolvere al mandato conferitogli da un cliente che acquista un servizio di gestione patrimoniale su base individuale.
COSA SONO LE SICAV E LE SICAF?
L’introduzione delle SICAV nel sistema finanziario italiano risale al 1992; le SICAF sono state istituite successivamente, con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
Leggi la definizione di queste due tipologie di OICR, contenuta nell’art. 1 del TUF.
SICAV: OICR aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile, con sede legale e direzione generale in Italia, il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo del patrimonio, raccolto mediante l'offerta di proprie azioni.
SICAF: OICR di tipo chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso, con sede legale e direzione generale in Italia, il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo del patrimonio, raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.
Le società di investimento a capitale variabile svolgono funzioni analoghe a quelle dei fondi comuni aperti, dove cioè ai partecipanti è consentita la possibilità di chiedere il rimborso prima della scadenza. Tuttavia, mentre nei fondi comuni l’investitore è titolare di una quota del fondo gestito da una società autorizzata, completamente separato dal patrimonio di quest’ultima, nelle SICAV l’investitore riveste il ruolo di socio; teoricamente, quindi, con il suo diritto di voto potrebbe influire sulle strategie di investimento della società, anche se di fatto la sua partecipazione attiva all’assemblea degli azionisti è piuttosto infrequente.
Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore: sono caratterizzate dai medesimi diritti, ma differiscono per le modalità di circolazione e per l’esercizio di voto.
Alle azioni nominative compete il diritto di voto in proporzione al numero delle azioni possedute; alle azioni al portatore spetta un solo diritto di voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute. Questa distinzione trova la sua giustificazione nella necessità di assicurare la gestione della SICAV, attribuendo ai soci imprenditori le azioni nominative e ai soci investitori le azioni al portatore. Altro elemento distintivo delle SICAV è rappresentato dalla coincidenza tra capitale sociale e patrimonio.
A differenza delle normali società per azioni, il capitale della SICAV continua a fluttuare, in seguito all’emissione e/o rimborso di azioni, in corrispondenza di nuove sottoscrizioni e riscatti. Lo statuto della SICAV, che corrisponde al regolamento di gestione del fondo comune, oltre alle regole organizzative della società in quanto tale, deve contenere particolari indicazioni relative all’attività di gestione del patrimonio e ai rapporti con gli azionisti-investitori.
Così, deve individuare le modalità di determinazione del valore delle azioni (con riferimento alle SICAF anche degli eventuali strumenti partecipativi emessi), del prezzo di rimborso, nonché la periodicità con cui le azioni della SICAV possono essere emesse e rimborsate; lo statuto deve, inoltre, indicare l’esistenza di eventuali “comparti”, ovvero la presenza di una pluralità di patrimoni collettivi ben distinti l’uno dall’altro, ciascuno caratterizzato da una diversa strategia d’investimento.
Sebbene, come si è detto, sia differente la forma giuridica, le SICAV, da un punto di vista economico, sono equivalenti a un fondo comune d’investimento mobiliare aperto; a esse si applicano, infatti, tutte le disposizioni, i divieti e i limiti previsti per i fondi aperti. Così, ad esempio, la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide è affidata a un depositario, che svolge le medesime funzioni previste per i fondi comuni; la documentazione obbligatoria è la stessa (lo statuto della SICAV e il bilancio annuale sostituiscono rispettivamente il regolamento di gestione e il rendiconto annuale del fondo); anche i costi presentano una struttura analoga a quella dei fondi comuni.
La normativa prevista per le SICAV si applica quasi integralmente alle SICAF, le quali analogamente costituiscono una forma statutaria di OICR in cui l’investitore assume il ruolo di azionista. Tuttavia, a differenza delle SICAV, le SICAF sono OICR chiusi, per i quali non è possibile chiedere il rimborso a ogni data di valorizzazione delle azioni; in esse, pertanto, non è presente la caratteristica della variabilità del capitale, tipica delle SICAV.
Le SICAF rappresentano uno strumento particolarmente indicato nel caso in cui l’oggetto dell’investimento sia uno strumento per sua natura poco liquido, come ad esempio un titolo non quotato, un immobile e un credito, ossia uno strumento non tempestivamente ed economicamente liquidabile.
Anche in questo caso, le azioni possono essere nominative o al portatore; si ricorda, tuttavia, che le SICAF, a differenza delle SICAV, possono eventualmente emettere, oltre alle azioni, anche altri strumenti finanziari partecipativi.
Sebbene le SICAF siano caratterizzate da una diversa forma giuridica, da un punto di vista economico sono equiparate ad OICR chiusi, per cui ad esse si applicano tutte le disposizioni, i divieti e i limiti previsti per i fondi chiusi mobiliari, immobiliari o di credito. La documentazione obbligatoria è la stessa dei fondi chiusi (lo statuto della SICAF e il bilancio annuale sostituiscono rispettivamente il regolamento di gestione e il rendiconto annuale del fondo); anche i costi presentano una struttura analoga a quella dei fondi comuni chiusi.
L’art. 35 bis, comma 1 del TUF, indica le modalità di costituzione delle SICAV e delle SICAF, stabilendo che essa è subordinata all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia, sentita la Consob. In particolare, il rilascio dell’autorizzazione è vincolato alla presenza delle seguenti condizioni:
la forma giuridica di società per azioni;
la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
il capitale sociale versato è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia (Regolamento B.I. del 15 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre del 2016);
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità stabiliti, ai sensi dell’art. 13 del TUF, fissati con regolamento ministeriale, sentite la Banca d’Italia e la Consob;
i partecipanti al capitale hanno i requisiti di onorabilità stabiliti dal regolamento ministeriale ai sensi dell’art. 14 del TUF;
lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni (per le SICAV) o di azioni proprie e strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto medesimo (per le SICAF);
la denominazione sociale contiene l’indicazione di “società di investimento per azioni a capitale variabile” (per le SICAV) e di “società di investimento per azioni a capitale fisso” (per le SICAF);
insieme all’atto costitutivo e allo statuto, deve essere presentato un programma concernente l’attività iniziale (che può contenere anche l’ambito territoriale in cui la società intende operare), nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
la struttura del gruppo di cui la società fa parte non è tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società.
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA SICAV E SICAF
- OGGETTO SOCIALE: A differenza dei fondi, le SICAV e le SICAF sono caratterizzate da un oggetto sociale esclusivo, che consiste nell’investimento collettivo del patrimonio raccolto con l’offerta al pubblico di proprie azioni e altri strumenti partecipativi.
- INVESTIMENTO MULTICOMPARTO: Un’importante novità introdotta dal TUF riguarda la possibilità riconosciuta alle Sicav e alle Sicaf di offrire ai soci una maggiore diversificazione dell’investimento, attraverso la creazione di distinti comparti nel patrimonio da gestire, ciascuno caratterizzato da:
specifiche finalità d’investimento;
una completa autonomia patrimoniale.
Si parla in questi casi di Sicav e Sicaf “multicomparto”: in sostanza, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.-
- COINCIDENZA TRA CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO NETTO :
Un altro elemento peculiare delle SICAV è rappresentato dalla coincidenza tra capitale sociale e patrimonio netto (art. 35-quater del TUF).
Nelle SICAF, invece, il patrimonio è concettualmente ed effettivamente distinto dal capitale (Costi R., “Il mercato mobiliare”, 2018) e determinato in una cifra fissa, consentendo così l’applicazione delle norme che riguardano il suo aumento e la sua riduzione presenti nel codice civile (artt. 2436-2447).
Il capitale sociale è costituito da azioni (SICAV) ed eventualmente anche da altri strumenti partecipativi (SICAF).
Si ricorda che le SICAF non possono emettere obbligazioni (art. 35-quinquies, comma 6 del TUF), mentre le SICAV, oltre a non poter emettere obbligazioni, non possono emettere azioni di risparmio, né acquistare o detenere azioni proprie (art. 35-quater, comma 8 del TUF).
SGR ( SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO)
Le società di gestione del risparmio, introdotte dalle L. 77/83 e 86/94, sono state riformate dal TUF. Esse, come si è detto, possono esercitare in via professionale il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Di seguito l’attuale definizione di SGR e di società di gestione Ue (ex società di gestione armonizzata) presente nell’art. 1 del TUF.
SGR: La SGR è la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
SGR DI GESTIONE UE: La società di gestione Ue è la società autorizzata in uno Stato dell’Ue diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio (nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini) da parte della Banca d’Italia, sentita la Consob, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni (art. 34, co. 1 del TUF):
sia adottata la forma di società per azioni;
la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
la denominazione sociale contenga le parole “società di gestione del risparmio”;
il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia (individuato in un milione di euro dal Regolamento emanato dalla Banca d’Italia l’8 maggio 2012);
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e i partecipanti al capitale quelli di onorabilità indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
la struttura del gruppo, di cui è parte la società, non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
sia presentato, insieme all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale, nonché una relazione sulla struttura organizzativa (dovrà essere individuata la tipologia di fondi che la società intende istituire e le modalità di svolgimento dell’attività di gestione, precisando se la stessa verrà svolta direttamente o sarà delegata a un’altra società).
L’autorizzazione è negata quando dalla verifica delle precedenti condizioni non risulta garantita la sana a prudente gestione.
Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia; le società di gestione Ue e i GEFIA Ue e non Ue sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo. La Banca d’Italia comunica alla Consob le iscrizioni all’albo.
Le SGR sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia per quanto riguarda i profili di contenimento del rischio, di stabilità patrimoniale e di sana e prudente gestione e della Consob, per ciò che riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.
Di seguito sono analizzati con maggior dettaglio due requisiti importanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla SGR. CAPITALE SOCIALE –
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la SGR deve disporre di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno un milione di euro. Il capitale minimo iniziale è ridotto a 500.000 euro in caso di SGR che intenda svolgere esclusivamente l’attività di gestione di FIA chiusi riservati.
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ INIZIALE –
Secondo quanto stabilito dal regolamento di Banca d’Italia, il programma di attività iniziale da presentare in fase autorizzativa deve indicare, tra l’altro, l’ambito territoriale di offerta dei propri prodotti e servizi, precisando le eventuali prospettive di sviluppo estere, i canali distributivi che intende attivare e la clientela cui tale servizio è indirizzato. La SGR deve, inoltre, precisare se intende limitare la propria attività all’istituzione e promozione dei fondi o se intende svolgere direttamente l’attività di gestione.
Il Regolamento Banca d’Italia del 15 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre del 2016, ha integrato la disciplina relativa al compenso delle SGR, che dovrà essere composto, oltre che dalla provvigione di gestione, anche dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (sulla base del valore del patrimonio netto o Net Asset Value - NAV), sia nel caso in cui sia svolto dall’SGR, sia nel caso in cui venga esternalizzato a terzi.
GESTORE E DEPOSITARIO
Come si è detto, per quanto riguarda la struttura organizzativa di un fondo comune, la normativa prevede un modello trilaterale, basato sulla presenza di tre soggetti:
la società di gestione;
i partecipanti;
il depositario del patrimonio del fondo.
Focalizziamo l’attenzione sulle caratteristiche e funzioni del gestore e del depositario.
IL GESTORE DEL FONDO –
Il fondo comune è gestito dalla società che lo ha istituito, la quale investe nei beni indicati dal regolamento le somme versate dai partecipanti e provvede in monte, nell’interesse di questi ultimi, agli acquisti, alle vendite e alle attività di amministrazione ritenute più opportune per la valorizzazione del fondo, nonché alla distribuzione ai partecipanti dei proventi della gestione. In sostanza, Il gestore del fondo è responsabile della fissazione della politica di investimento e delle decisioni di investimento e disinvestimento. L’art. 32-quater del TUF stabilisce che l’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio sia riservato ai seguenti soggetti: Sgr, Sicav, Sicaf, società di gestione Ue che gestiscono OICVM italiani, GEFIA Ue e GEFIA non Ue che gestiscono un FIA italiano. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, i gestori devono:
operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti agli OICR e dell’integrità dei mercati;
assicurare che l’attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità con gli obiettivi, con la politica di investimento e con i rischi specifici dell’OICR (come indicato nella documentazione d’offerta o, in mancanza di quest’ultima, come risulta dal regolamento di gestione o dallo statuto dell’OICR).
Se la gestione riguarda gli OICVM, limitatamente ad essi, i gestori devono non solo acquisire informazioni, affidabili e aggiornate, necessarie per formulare previsioni, ma definire anche le conseguenti strategie di investimento ed effettuare (prima di disporre l’esecuzione delle operazioni) analisi di tipo quantitativo e qualitativo sul contributo dell’investimento al profilo di rischio-rendimento e alla liquidità dell’OICR gestito. Inoltre, per ogni OICR gestito, i gestori devono conservare la documentazione relativa alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare tutte le analisi realizzate, le strategie deliberate e i vari controlli effettuati.
IL DEPOSITARIO –
Per evitare eventuali comportamenti fraudolenti da parte del gestore, il legislatore vieta a quest’ultimo di detenere materialmente le somme, gli strumenti finanziari e gli altri beni che concorrono a costituire il fondo comune e impone che la relativa custodia sia affidata a un depositario. In seguito all’emanazione della Direttiva europea UCITS V, l’incarico di depositario può essere assunto sia da banche autorizzate in Italia e succursali di banche comunitarie, sia da SIM e succursali italiane di imprese di investimento Ue, in grado di rispettare gli specifici requisiti richiesti. A livello generale, il TUF (art. 47) stabilisce che il depositario, unico per ciascun OICR, sia l’affidatario dei beni dell'OICR medesimo e che tale funzione sia autorizzata dalla Banca d’Italia, la quale, sentita la Consob, deve disciplinare le condizioni relative all’assunzione di tale incarico. Il Regolamento Banca d’Italia del 15 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre del 2016 aggiunge altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della funzione di depositario, quali, ad esempio, la detenzione di un patrimonio di vigilanza non inferiore a 100.000.000 euro, il possesso di un'esperienza adeguata ai fini dell'incarico da assumere e la presenza di politiche, procedure aziendali e assetto organizzativo idonee a garantire un efficiente e corretto adempimento dei compiti affidati al depositario. Inoltre, gli amministratori e i sindaci del soggetto depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione degli OICR e forniscono, su richiesta della Banca d’Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario. Il successivo art. 48 del TUF ribadisce che il depositario deve:
adempiere agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati, dei quali deve verificare le proprietà, nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni;
qualora non siano affidate a soggetti diversi, detenere anche le disponibilità liquide degli OICR e monitorarne i relativi flussi.
Altri obblighi a carico del depositario sono:
l’accertamento della legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell’OICR;
l’accertamento che nelle operazioni relative all’OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso;
la verifica della correttezza del calcolo del valore delle parti dell’OICR;
l’esecuzione delle istruzioni impartite dal gestore, se non contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;
il monitoraggio dei flussi di liquidità dell'OICR, qualora la liquidità sia affidata a soggetti diversi.
Nel caso in cui il depositario assuma l’incarico di calcolare il valore della quota del fondo, è necessario che separi tale mansione, da un punto di vista gerarchico e funzionale, dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del fondo. Il Regolamento Banca d’Italia del 15 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre del 2016, stabilisce che l’incarico di depositario può essere revocato in qualsiasi momento; per la rinuncia da parte del depositario è, invece, necessario un termine di preavviso non inferiore a sei mesi.