Costi dei fondi comuni di investimento
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Costi dei fondi comuni di investimento

Aggiornamento: 30 set 2023



COSTI E ONERI SOSTENUTI DAL CLIENTE


I fondi comuni d’investimento addebitano ai partecipanti alcune spese per i servizi da essi espletati. In generale, i costi che un possessore di quote deve sostenere si dividono in due categorie:

  • quelli direttamente a suo carico e

  • quelli a carico del patrimonio del fondo, che, in quanto tali, sono sostenuti indirettamente dal cliente.



Tra i costi

diretti ci sono le commissioni di sottoscrizione (di entrata), di switch(di passaggio), di riscatto (di uscita) e i diritti fissi.


- Commissioni di sottoscrizione Le commissioni di sottoscrizione sono pagate al momento dell’acquisto delle quote; possono essere di importo fisso o variabile. Nel caso di importo variabile, sono espresse in percentuale e la loro misura varia in genere secondo un meccanismo “a scaglioni”. Inoltre, esse decrescono progressivamente all’aumentare del capitale investito. In genere, le commissioni di entrata variano secondo la tipologia del fondo e sono più alte per i fondi azionari e maggiormente specializzati.


Commissioni di switch Le commissioni di switch sono dovute dal cliente nel caso di passaggio tra fondi o comparti di fondi gestiti dalla stessa SGR. Possono essere di ammontare fisso o, più spesso, variabile. Di solito, esse sono di ammontare inferiore rispetto a quelle di entrata e non sempre sono applicate. Generalmente, prevedono il recupero dell’eventuale commissione di sottoscrizione prevista nel fondo o nel comparto di destinazione non versata nel fondo o nel comparto di origine.


Commissioni di riscatto Le commissioni di uscita sono addebitate quando il cliente chiede il rimborso delle quote possedute e comportano una riduzione del capitale effettivamente rimborsato. Spesso sono previste in sostituzione delle commissioni di sottoscrizione, nel senso che il sottoscrittore può scegliere fra l’applicazione delle une o delle altre e solo nel caso in cui si disinvesta prima di un certo periodo di tempo; inoltre, esse decrescono all’aumentare del tempo di permanenza nel fondo, fino ad azzerarsi.


Diritti fissi Spesso la SGR, oltre alle commissioni eventualmente previste, addebita direttamente agli investitori un ammontare fisso per ogni operazione eseguita (sottoscrizione, switch, rimborsi). Inoltre, essa trattiene ulteriori somme, a titolo di rimborso spese, se il sottoscrittore chiede la consegna del certificato fisico rappresentativo delle quote.

Le spese direttamente a carico degli investitori sono commissioni di tipo “una tantum”, che devono essere versate per operazioni specifiche, quali, per l’appunto, la sottoscrizione o il disinvestimento delle quote, oppure il passaggio tra fondi appartenenti alla medesima SGR. I fondi comuni che prevedono la presenza di tali costi sono chiamati fondi con spese (load fund); esistono alcuni fondi che non prevedono l’applicazione di tutte le tipologie di commissioni sopra elencate o che addirittura non ne prevedono alcuna (di solito, fondi monetari) e per questo motivo sono chiamati fondi senza spese (no-load fund).

I costi indiretti sono, in genere, collegati alla remunerazione del servizio di gestione; tuttavia, alcune volte, tali oneri possono essere retrocessi anche ai soggetti collocatori. Essi sono prelevati periodicamente dal patrimonio del fondo. Spesso il partecipante non ha una precisa percezione della loro importanza, in quanto, come si è detto, il valore delle quote, così come pubblicato dalla stampa specialistica, tiene conto di tali costi. icosti indiretti figurano le commissioni di gestione (management fee), le commissioni di performance (o di incentivo), i costi di intermediazione (o di negoziazione), il compenso riconosciuto al depositario e altri costi di natura residuale.


Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione costituiscono un vero e proprio compenso certo per la SGR che gestisce il fondo; sono spesso espresse in misura percentuale e il loro valore è funzione della rischiosità e della specializzazione del fondo. Esse sono calcolate e addebitate giornalmente (o, comunque, con la stessa periodicità di calcolo del valore della quota) sul valore complessivo netto del fondo, attraverso l’imputazione di ratei passivi, ma prelevate dal patrimonio stesso con una determinata periodicità (mensile, semestrale, annuale, ecc.). Sebbene siano prelevate dalla SGR, molto spesso vengono retrocesse ai soggetti collocatori (come indicato nel prospetto del fondo).


Commissioni di incentivo Le commissioni di incentivo rappresentano un meccanismo contrattuale, che lega la remunerazione del gestore alla performance dell’investimento, calcolata, in genere, come differenza rispetto a un certo benchmark. Esse sono pagate prelevate dalla SGR se e quando il rendimento del fondo supera, in un certo periodo, il rendimento del benchmark indicato nel prospetto informativo; al contrario, non possono essere prelevate in caso di rendimento negativo. In genere, la percentuale dovuta cresce in corrispondenza di performance superiori al benchmark e diminuisce in corrispondenza di performance inferiori.


Costi di intermediazione I costi di intermediazione (o di negoziazione) sono le spese che il fondo sostiene per la compravendita dei titoli. Questi costi, a differenza dei precedenti, non compaiono nel prospetto informativo, in quanto essi sono rimessi alla contrattazione tra il gestore e una pluralità di intermediari esecutori.

Compenso riconosciuto al depositario Compenso riconosciuto al depositario per l’attività svolta.

Altri costi Infine, si segnalano dei costi di natura residuale, tra i quali vengono comprese, tra le altre, le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti, le spese di stampa e di pubblicità del NAV unitario, dei prospetti periodici e dei documenti destinati al pubblico; le spese per gli avvisi regolamentari, il contributo di vigilanza Consob.

Nel caso di fondi caratterizzati da una durata non superiore ai nove anni, per i quali sia previsto un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a tre mesi) può essere anche imputata la commissione di collocamento (Banca d’Italia, 2016), stimata come percentuale del capitale complessivamente raccolto, in presenza di particolari requisiti:

  • la commissione deve essere imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del periodo di sottoscrizione; successivamente, essa è ammortizzata linearmente per la durata del fondo e, comunque, entro i 5 anni, con un addebito giornaliero sul valore complessivo netto del fondo;

  • essa deve essere alternativa alle commissioni di sottoscrizione;

  • essa deve essere associata a una commissione di rimborso a carico dei singoli partecipanti, da applicarsi all’importo disinvestito, solo nel caso in cui i rimborsi siano stati richiesti prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata. La commissione di rimborso è accreditata al fondo ed è calcolata in modo che, se sommata alla commissione di collocamento maturata al momento del rimborso, risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato.

All’interno del prospetto informativo, nella seconda parte, è in genere riportato il TER (Total Expense Ratio), un indicatore di costo sintetico dato dal rapporto percentuale tra alcuni oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Più precisamente, il TER rappresenta la quota percentuale del patrimonio effettivamente impiegata dal fondo per commissioni e altri costi in un determinato periodo di tempo. Si precisa che il TER non è una misura complessiva del costo sopportato dal sottoscrittore del fondo, in quanto non considera tutte le tipologie di costo esaminate, ma solo alcune di esse. Per il suo calcolo vengono utilizzati:

  • la commissione di gestione,

  • l’eventuale commissione di performance,

  • i costi sulle operazioni di compravendita degli asset in portafoglio (non sempre),

  • il compenso del depositario e gli altri costi a carico del patrimonio del fondo.

La quantificazione degli oneri non tiene conto degli eventuali costi direttamente a carico dell’investitore al momento della sottoscrizione, dello switch o del rimborso, né degli eventuali oneri fiscali gravanti sul fondo. Nel caso in cui il TER non comprenda i costi sulle operazioni di compravendita, si parla della versione del TER utilizzata dall’Ue, in seguito alla direttiva UCITS III.

Per gli OICR armonizzati, la direttiva UCITS IV ha imposto di sostituire nell’informativa obbligatoria il TER con l’ammontare delle cosiddette spese correnti (ongoing charges), che, a differenza del TER, non considerano le eventuali commissioni di performance:

Come il TER, anche le ongoing charges non considerano i costi direttamente a carico dell’investitore, gli oneri fiscali e i costi di negoziazione.

Box 1. Performance e costi dei fondi comuni per la clientela retail Chi decide di investire in un fondo d’investimento deve fare molta attenzione ai costi. Il 10 gennaio 2019 l’ESMA (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato un report intitolato “Performance and costs of retail investment products in the EU” (ESMA 50-165-731), che raccoglie i dati sui costi e sulle performance dei fondi di diritto italiano ed europeo, in possesso di Banca d’Italia e Consob. Secondo l’ESMA, nella Ue sono distribuiti attualmente circa 30.000 UCITS, mentre i FIA venduti alla clientela retail ammontano a circa 10.000. Le dimensioni complessive del mercato UCITS europeo sono imponenti: si tratta di circa 9,7 trilioni di euro di risparmio gestito (oltre 4 volte l’intero stock del debito pubblico italiano). Nello specifico, il report dell’ESMA ha riguardato il decennio che va dal 2007 al 2017: nel corso di tale periodo, i costi dei prodotti hanno subito minori oscillazioni rispetto alle performance degli stessi. La principale componente è rappresentata dai costi ricorrenti (come, ad esempio, le commissioni di gestione), mentre le commissioni di performance e quelle di sottoscrizione hanno un’influenza decisamente minore.


I costi sono più alti per gli UCITS azionari e per quelli che attuano strategie di investimento cosiddette alternative. A seguire, vi sono i fondi con strategie miste (i cosiddetti “bilanciati”) e i fondi monetari. In generale, i costi sono più elevati per il cliente “retail” rispetto agli “investitori istituzionali”.

Nel segmento dei fondi azionari, i costi dei fondi a gestione attiva sono più alti di quelli a gestione passiva; questo comporta una performance – al netto dei costi - per i fondi attivi inferiore a quella dei fondi passivi.

Nel corso del decennio analizzato i costi dei prodotti UCITS venduti alla clientela retail nella Ue sono rimasti più o meno invariati, risultando in media pari a:

  • 2 % annuo per i fondi azionari;

  • 1,8 % per i fondi che hanno strategie alternative;

  • 1,8 % per i fondi a strategia mista azionario/obbligazionario;

  • 1,4 % per i fondi obbligazionari.

L’unica eccezione è rappresentata dal ribasso dei costi dei fondi monetari, per i quali si è passati dallo 0,6% annuo nel 2008 allo 0,25% nel 2017, in seguito alla drammatica contrazione dei loro rendimenti dovuta ai tassi negativi.

Dunque, il report segnala che i fondi comuni venduti in Italia sono i più cari d’Europa. Infatti, circa il 37% delle performance dei prodotti del risparmio gestito viene eroso dai costi, una percentuale ben superiore alla media del Vecchio Continente, pari al 24%. Soltanto Austria e Spagna hanno costi che si avvicinano a quelli del nostro paese.

Tra il 2007 e il 2017, in Italia, i prodotti del risparmio gestito hanno guadagnato in media il 6% annuo, circa la metà di quelli della Danimarca, dove l’incidenza delle voci di spesa è significativamente più bassa.


Box 2. Orientamenti ESMA sulle commissioni di performance

In data 5 novembre 2020 ESMA ha pubblicato la traduzione italiana degli Orientamenti in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA commercializzati presso gli investitori al dettaglio. L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore convergenza e standardizzazione nel campo delle commissioni di performance e di promuovere una vigilanza coerente da parte delle autorità competenti. Inoltre, gli Orientamenti mirano a stabilire uno standard comune in relazione alla divulgazione delle commissioni di performance degli investitori. Gli Orientamenti riguardano:

  • il metodo di calcolo della commissione di performance;

  • la coerenza tra il modello di commissione di performance e gli obiettivi, la strategia e la politica di investimento del fondo;

  • la frequenza di cristallizzazione della commissione di performance;

  • il recupero delle performance negative (perdite);

  • la divulgazione del modello di commissione di performance.

Con particolare riferimento al metodo di calcolo di una commissione di performance, gli Orientamenti indicano gli elementi minimi che questo deve includere, tra cui, l’indicatore di riferimento utilizzato per misurare la performance relativa del fondo, il periodo di riferimento e la frequenza di calcolo della performance. Inoltre, il calcolo non deve includere gli aumenti artificiali derivanti da nuove sottoscrizioni in quanto le commissioni devono essere sempre proporzionate all’effettiva performance degli investimenti del fondo. A tal fine deve essere attuato un processo di revisione periodica volto ad assicurare e a dimostrare che il modello sia coerente con gli obiettivi, la strategia e la politica di investimento del fondo. Inoltre, una commissione di performance potrebbe essere esigibile anche nel caso in cui il fondo abbia registrato una performance negativa, ma comunque superiore a quella del parametro di riferimento, a condizione che si metta in evidenza un avvertimento all’investitore. Di norma, infatti, tale commissione dovrebbe essere esigibile solo nei casi in cui siano state maturate performance positive durante il periodo di riferimento. I gestori di qualsiasi nuovo fondo con una commissione di performance creato dopo il 5 gennaio 2021, o di qualsiasi fondo esistente prima di tale data che introduca una commissione di performance per la prima volta dopo tale data, devono conformarsi immediatamente agli Orientamenti. Diversamente, i gestori di fondi con una commissione di performance esistente prima del 5 gennaio 2021 devono applicarli in relazione a tali fondi entro l’inizio dell’esercizio finanziario che segue di sei mesi tale data. Questi orientamenti non si applicano ai FIA di tipo chiuso e ai FIA di tipo aperto che sono EuVeca (o altri tipi di fondi per il venture capital), EuSEF, fondi di investimento in capitali privati («private equity fund») o fondi immobiliari.


 

REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO


Con il varo delle disposizioni del D.lgs. 44/2014 si è dato corso all’attuazione della Direttiva Europea riguardante a i fondi comuni di investimento. In particolare, è stato finalmente uniformato il trattamento previsto per gli organismi di investimento esteri e italiani.

Distinguiamo la tassazione in capo agli OICR e la tassazione in capo agli investitori.


Tassazione in capo agli OICR

Per quanto riguarda la tassazione in capo agli OICR, l’aumento dell’aliquota d’imposta al 26% dal 1° luglio 2014, lo ricordiamo, non ha un impatto diretto sulla tassazione degli OICR, tenuto conto che la maggior parte dei redditi di capitale sono percepiti da tali organismi al lordo di ritenute e imposte sostitutive e la tassazione avviene in capo al partecipante. Con la modifica già apportata dal D.lgs. 239/96 e confermata anche con i riferimenti ministeriali richiamati nella recente normativa di prassi, gli OICR mobiliari sono stati espressamente esclusi dalla categoria dei soggetti cosiddetti “nettisti”. I redditi conseguiti da questi organismi sono esenti dalle imposte sui redditi e pertanto ciò non consente di considerare gli OICR tra i soggetti che subiscono il prelievo dell’imposta sostitutiva.

Tassazione in capo agli investitori

Per quanto invece concerne la fiscalità applicata ai soggetti che partecipano ai risultati del fondo e cioè gli investitori le considerazioni non sono così sintetizzabili sebbene le nuove disposizioni siano andate in una direzione di armonizzazione della normativa. Il decreto sopra richiamato del 2014 ha previsto che sui redditi di capitale e sui redditi diversi del TUIR, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), mobiliari e immobiliari, a fondi lussemburghesi storici e ad OICR di diritto estero l’aliquota del 26% si applichi sui proventi di ogni tipo realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. I proventi sono quindi realizzati alla data di regolamento finale dell’operazione. Anche in questo caso, e quindi anche per gli OICR che investono in titoli pubblici italiani ed esteri, la quota dei proventi periodici e degli altri redditi di capitale conseguiti nella fase di erogazione riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri, fruisce della tassazione con l’aliquota inalterata del 12,50%. Per i proventi maturati dal 1° luglio 2014, la quota riferibile ai predetti titoli pubblici è assoggettata alla ritenuta con la nuova aliquota sui i proventi maturati dal 1° luglio 2014 che sono assoggettati a tassazione al netto del 51,92% della quota dei proventi imputabili ai titoli pubblici.


La misura della nuova aliquota del 26%, ci indica la CM 19/E/2014, “si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e sulla quota dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Mancando una specifica norma di decorrenza, per i proventi periodici si applica la regola generale dell’esigibilità e, pertanto, la misura della nuova aliquota si applica sulla parte dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento dal 1° luglio 2014. A tal fine, rileva la data di messa in pagamento dei proventi a prescindere dalla data della delibera di distribuzione”. L’intero guadagno che il partecipante consegue dalla cessione delle quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio costituisce esclusivamente reddito di capitale. Qualora, invece, dalle operazioni di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni si determini una differenza negativa, essa sarà identificabile come una minusvalenza rilevante ai fini fiscali secondo le regole proprie dei redditi diversi di natura finanziaria (RM 101/E/2014). Per quanto concerne la determinazione dei proventi percepiti in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni, si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dal sopra richiamato decreto sono state semplificate le modalità di determinazione della base imponibile di questi redditi. In particolare continua la CM, “è stata eliminata la previsione che stabiliva che il costo delle quote o azioni e il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni dovevano essere sempre determinati con riferimento ai valori (Net asset value, NAV) indicati nei prospetti periodici dell’OICR. Per effetto di tali modifiche, ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani ed esteri, si fa ora riferimento ai valori effettivi di acquisto e vendita e non più ai valori di prospetto”. Questi valori devono essere documentati al partecipante al fondo e in mancanza di documentazione il costo è documentato da una dichiarazione sostitutiva. Giova osservare che l’incremento dell’imposta, così come disciplinato per l’applicazione della tassazione nel periodo transitorio, comporta la circostanza per cui continua a manifestarsi l’effetto dell’aliquota del 20% sui proventi maturati fino al 30 giugno 2014. La peculiarità di questo regime cd. transitorio si qualifica anche per la generazione di un contenitore caratterizzato dal valore determinato dalle plusvalenze maturate tenendo conto delle quote esistenti a tale data.

In altre parole … La tassazione ancora al 20% è riconducibile solo alle eventuali plusvalenze maturate fino al 30 giugno 2014. Per le variazioni successive a seguito di acquisto e vendita si applica il criterio del First in First out (FIFO).

Il regime transitorio non trova invece applicazione per i proventi periodici realizzati nel periodo di permanenza partecipativa nell’OICR in caso di realizzo di minusvalenze e se alla data sempre del 30 giugno 2014 fosse risultato una posizione con segno negativo. Di fatto, le minusvalenze sono considerate conseguite solo al momento del realizzo. Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai “proventi”, il regime transitorio si applica sia ai redditi di capitale sia ai redditi diversi di natura finanziaria. “Per la determinazione dell’importo dei proventi maturati fino al 30 giugno 2014 occorre far riferimento per gli OICR:

  • non quotati, al NAV al 30 giugno 2014 (ovvero all’ultimo NAV disponibile);

  • quotati, al valore di mercato alla data di 30 giugno 2014 (ovvero all’ultimo valore di mercato disponibile).

In caso di quote o azioni di OICR in valuta, ai fini della suddetta determinazione, rileva il cambio al 30 giugno 2014”.


Box 3. CM 19/E/2014 – Esempi di applicazione del criterio FIFO

La CM 19/E/2014 porta alcuni utili esempi per meglio comprendere l’applicazione del criterio FIFO. Esempio 1 N. quote possedute al 30 giugno 2014 = 10 Costo medio ponderato (CMP) = 80 Proventi maturati al 30 giugno 2014 = 200 Proventi distribuiti = 40 Se la data di messa in pagamento dei proventi è antecedente al 1° luglio 2014, la ritenuta è applicata nella misura del 20% e non viene decurtato l’ammontare dei proventi maturati al 30 giugno 2014, in quanto la distribuzione dei proventi periodici non usufruisce del regime transitorio. Esempio 2 N. quote possedute al 30 giugno 2014 = 10 Costo medio ponderato (CMP) = 80 NAV al 30 giugno 2014 = 100 Proventi maturati al 30 giugno 2014 = 200 Il contribuente acquista successivamente altre 10 quote al costo di sottoscrizione di 100. Il costo medio ponderato (CMP) diventa pari a 90, derivante dal seguente calcolo: (80 * 10 + 100 * 10) / 20. Ipotesi 1 Quote rimborsate il 30 settembre 2014 = 8 Valore di rimborso di una quota = 150 Proventi = (150 - 90) * 8 = 480, di cui:

  • 200 si considerano maturati fino al 30 giugno 2014 e sono tassati con l’aliquota del 20%;

  • 280 maturati successivamente sono tassati con l’aliquota del 26%.

In questo esempio viene esaurito tutto l’importo tassabile al 20% anche se sono state rimborsate solo 8 delle 10 quote da cui esso è originato. Ipotesi 2 Quote rimborsate il 30 settembre 2014 = 8 Valore di rimborso di una quota = 95 Proventi = (95 - 90) * 8 = 40, da assoggettare a tassazione con l’aliquota del 20% Quote rimborsate il 30 novembre 2015 = 4 Valore di rimborso di una quota = 100 Proventi = (100 - 90) * 4 = 40, di cui:

  • 20 sono da assoggettare al 20% in quanto riferibili alle quote detenute al 30 giugno 2014;

  • 20 sono da assoggettare al 26%.

Qualora, invece, in quest’ultimo caso, dal rimborso delle 4 quote si realizzi una minusvalenza, l’importo residuo maturato alla data del 30 giugno 2014, pari a 160, in ogni caso non è più utilizzabile in quanto tutte le 10 quote sono state già rimborsate.

Il soggetto gestore Sicav o il soggetto che ha curato il collocamento o ha partecipato nella sua opera alla vendita o anche la stessa Sgr al cui interno è nato il fondo è chiamato a svolgere il ruolo di sostituto di imposta nell’applicazione della ritenuta. Con riferimento alle quote detenute al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, i proventi percepiti nell’anno di imposta in cui si è determinato il rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni senza applicazione della ritenuta devono essere assoggettati a cura del contribuente a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in sede di presentazione della dichiarazione “Modello redditi”, applicando la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. L’Agenzia dell’Entrate-Divisione Contribuenti in merito a investimenti da parte di fondi esteri in fondi immobiliari italiani ha chiarito - con la risposta n. 147 di fine 2018 - che il co. 3 dell’art 7 del DL 351/2001 prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri. Per OICR esteri viene precisato che si deve intendere quei soggetti che secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono stati istituiti presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso. Questo regime di non imponibilità si applica anche qualora l’investitore estero partecipi, unitamente a investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento, a condizione, si ricorda, che anche questi siano residenti in paesi cd. white list. Altro specifico chiarimento fornito sempre dall’Agenzia delle Entrate questa volta in merito a una domanda di interpello sul corretto trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi immobiliari esteri detenuti, questa volta, da un ente di previdenza obbligatoria, soggetto qualificato come ente non commerciale. L’Agenzia Delle Entrate specifica che al fine di beneficiare del credito di imposta (art. 165 co. 1 TUIR): <1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione occorre necessariamente che i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente. L’istituto non è, quindi, applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 18 del TUIR (cfr. da ultimo Circolare 5 marzo 2015, n. 9/E). In base a tale ultima disposizione, infatti, i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti e percepiti direttamente all’estero senza l’intervento di un sostituto d’imposta sono soggetti, a cura del contribuente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, ad imposizione sostitutiva nella stessa misura delle ritenute a titolo d’imposta che sarebbero applicate se tali redditi fossero corrisposti da sostituti d’imposta o intermediari italiani. Come precisato dal documento di prassi CM 9/E del 5 marzo 2015, il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero è organicamente inserito nella disciplina delle imposte sui redditi ed è condizionato dalla presenza di redditi esteri nel reddito complessivo. La citata circolare, inoltre, precisa che nel caso in cui un soggetto residente in Italia produca reddito in uno Stato con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, è possibile computare il credito per le imposte pagate all’estero nel limite della ritenuta convenzionale e se lo Stato estero ha applicato una ritenuta più alta di quella convenzionale, la differenza, non accreditabile in Italia, potrà essere oggetto di rimborso nello Stato estero, secondo le modalità ivi previste.


Per quanto riferibile a investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani si segnala una specificazione dell’Agenzia delle Entrate come chiarimento, anche questa volta, a una domanda di interpello n.413 del 25 ottobre 2019, proposta da una società di gestione del risparmio che aveva provveduto all’istituzione di un fondo di investimento alternativo immobiliare. I proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di OICR esteri in un fondo di investimento alternativo immobiliare chiuso, per il tramite di una società Alfa, non sono soggetti a ritenuta ex art. 7 co. 3 del D.L 351/01. La norma consente quindi disapplicare la ritenuta sui proventi percepiti da OICR e fondo pensione esteri istituiti in Stati e territori cd white list. Qui di seguito un estratto della risposta dell’Agenzia delle Entrate alla SGR. “(...) il comma 3 del citato articolo 7 prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. white list). Ai fini della identificazione dei soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, è stato chiarito che gli OICR esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso (cfr. Circolare n. 2/E del 2012). Nella risoluzione 18 luglio 2013, n. 54/E è stato chiarito che tale regime di esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano, ma anche qualora i suddetti investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l'investimento. Al riguardo, è stato precisato che il veicolo così partecipato non deve necessariamente essere residente nel medesimo Stato del partecipante, essendo necessario che vengano rispettati i requisiti di residenza stabiliti dal medesimo articolo 7, comma 3, con riferimento agli investitori ivi indicati”. Sulla base del presupposto che, come affermato dall'istante, i Fondi Gamma siano gestiti dall’investment advisor nell'interesse dei partecipanti e in totale autonomia dai medesimi, l’Agenzia ritiene che i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta dei Fondi Gamma nel FIA (fondo alternativo immobiliare italiano), per il tramite di Alfa, non siano soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 351 del 2001. (..). La disapplicazione della ritenuta è subordinata in conformità a quanto chiarito nei citati documenti di prassi a questi ulteriori obblighi “la Società istante deve acquisire da Alfa:

  • un'autocertificazione che attesti che la stessa è partecipata interamente e indirettamente dagli investitori istituzionali esteri (Fondi Gamma);

  • l'autocertificazione di costituzione in un Paese white list rilasciata da ciascun veicolo e da ciascuno degli investitori istituzionali esteri coinvolti nella catena partecipativa (vale a dire dai Fondi Gamma, dai General Partner, dall’investment advisor e dalle società veicolo descritte nell'istanza di interpello);

  • la presentazione della copia del "Form ADV" di XXX e delle eventuali modifiche di accompagnamento depositate presso la SEC, in quanto la SEC non rilascia un'attestazione dalla quale si evince che l'investment adviser (XXX) è sottoposto a vigilanza.

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