Il deposito bancario è un istituto giuridico disciplinato dal Codice civile agli articoli 1834-1836. Esso rappresenta la forma più tradizionale di approvvigionamento del capitale da parte della banca, vale a dire di quell’attività propria del “fare banca”. Del resto, la stessa definizione che il Testo unico bancario (TUB) fornisce, per l’attività bancaria (art. 10, D. lgs. n. 385/1993) qualifica quest’ultima come l’attività prestata da operatori qualificati (le banche, per l’appunto) finalizzata alla raccolta del risparmio presso il pubblico e nell’esercizio del credito. Pur non esistendo una definizione rigorosa di deposito proveniente dal Codice, quest’ultimo stabilisce che «nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi»
A seconda di quando è prevista la restituzione delle somme depositate, distinguiamo i depositi a vista dai depositi vincolati.
DEPOSITI A VISTA: La banca esegue la restituzione delle somme a seguito di una semplice richiesta da parte del depositante. A titolo di esempio, rientrano in tale categoria i conti di deposito cosiddetti “liberi” di cui si dirà più avanti.
DEPOSITI VINCOLATI: La restituzione delle somme può avvenire alla scadenza di un termine prefissato (es. alla scadenza di sei mesi dalla data di efficacia del contratto), in tale caso sono detti “depositi a scadenza fissa”; oppure dopo un certo preavviso stabilito nel contratto di deposito (es. dopo 3 mesi dalla richiesta del depositante), in questo caso sono detti “depositi con preavviso o a scadenza indeterminata”. Quest’ultima definizione non deve però generare confusione. Si tratta di una distinzione meramente tassonomica. Infatti, anche i depositi liberi sono, tecnicamente, senza scadenza. Tuttavia, è opportuno chiarire da subito se sia possibile derogare a tali vincoli (scadenza fissa oppure indeterminata). Intuitivamente, ciò comporta l’applicazione di alcune penali da parte della banca verso il cliente che intenda, ad esempio, estinguere il rapporto in essere prima della scadenza concordata. In tale caso, la banca di norma procederà al non riconoscimento degli interessi maturati fino a quel momento.
Quanto alla forma del contratto, si è in presenza di una distinzione praticata dalla dottrina che distingue i depositi tra depositi semplici, depositi di risparmio e depositi in conto corrente.
DEPOSITO SEMPLICE: Nel deposito semplice (detto anche deposito ordinario), il cliente deposita una somma senza la possibilità di provvedere a ulteriori versamenti o prelievi parziali. La somma, per il cui deposito è previsto il rilascio da parte della banca di una ricevuta, potrà essere restituita a vista, a scadenza oppure con preavviso.
DEPOSITO DI RISPARMIO: Nel deposito di risparmio (o fruttifero) si rilascia un libretto di deposito sul quale verranno indicate tutte le movimentazioni (prelievi/versamenti) ulteriori rispetto al deposito iniziale, oltre che il saldo. Storicamente si era soliti distinguere tra due forme di libretto di deposito: nominativo e al portatore. Nel primo caso, tutt’oggi in uso, il libretto è intestato a una o a più persone (anche minorenni, ma in assenza di co-intestazioni) che assumono, quindi, la figura degli unici legittimati a operare sul conto, oltre ai rappresentanti debitamente legittimati. La seconda categoria di libretto – al portatore, per l’appunto –, non più in uso a seguito dell’attuazione (con D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017) della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, conferiva la legittimazione a operare sul conto a chiunque lo possedesse. Anche per questa categoria, ogni movimentazione determinava la relativa annotazione sul libretto (anche del saldo) che faceva piena prova dei rapporti tra banca e cliente. Inoltre, per i libretti al portatore era comunque fatto divieto possedere un saldo del conto pari o superiore a 1.000 euro. Il D.lgs. 90/2017 ha disposto che dal 4 luglio 2017 si facesse esclusiva emissione di libretti di deposito nominativi e ha soppresso la possibilità di trasferimento di libretti di deposito al portatore che, ove in essere, si sono estinti il 31 dicembre 2018. Quanto, invece, alla materialità dei documenti, i libretti di risparmio sono documenti cartacei e, in quanto tali, le annotazioni devono essere materiali ed eseguite allo sportello. L’offerta di servizi di home banking ha tuttavia reso sempre più diffusa la circolazione di prodotti di deposito a risparmio che, oltre al rilascio del tradizionale “libretto”, conferiscono al cliente anche la possibilità di una operatività limitata a distanza, consentendo per esempio l’esecuzione di un certo numero di operazioni all’anno sul canale online, con la previsione di aggiornare tali operazioni sul libretto cartaceo in epoche successive a quelle della loro esecuzione. Benché il servizio unico offerto dai depositi di risparmio sia il riconoscimento di un rendimento per le somme depositate, vi è talvolta l’offerta di servizi accessori come, ad esempio, la possibilità di accredito di pensione o stipendi e/o la possibilità di “aggancio” del deposito a un conto titoli tale da agevolare l’investimento in altri strumenti finanziari.
DEPOSITO IN CONTO CORRENTE: Nel deposito in conto corrente, come per il deposito a risparmio, il depositante opta per una formazione graduale del capitale attraverso movimentazioni espressive sia di prelievi e addebiti sia di versamenti e accreditamenti. Per quanto riguarda i prelievi, essi possono essere effettuati oltre che allo sportello, anche mediante strumenti di pagamento quali bonifici e assegni che, pertanto, costituiscono servizi accessori al conto corrente.
CONTO DEPOSITO: In dettaglio, quindi, il conto deposito rappresenta una particolare categoria di conto bancario che, rispetto alle altre forme di deposito, riconosce tassi di interesse superiori a fronte di un’operatività circoscritta esclusivamente al prelievo e al versamento di denaro. Si tratta di una forma di deposito normalmente erogata tramite il canale on line con costo (al netto degli oneri fiscali) normalmente nullo. In aggiunta, ogni conto deposito deve essere associato a un tradizionale conto corrente, definito “conto di appoggio”. La presenza di due conti separati facilita la distinzione dei compiti di questi due strumenti: mentre il conto corrente è funzionale alla gestione del proprio denaro nella quotidianità, il conto deposito è utile per ottenere la remunerazione delle somme versate. Quanto alla modalità di restituzione delle somme depositate, è possibile distinguere in via generale i conti di deposito liberi dai conti di deposito vincolati. I conti di deposito liberi prevedono una libertà assoluta di versamento e prelievo da parte del cliente, senza che la dinamica pregiudichi il tasso di interesse promesso e pattuito in sede di accensione del conto. Nei conti vincolati, invece, il prelievo è sempre possibile ― potendo il cliente svincolare dal conto in qualsiasi momento le proprie somme ― ma, affinché la banca riconosca il tasso promesso, è necessario che la somma depositata sia detenuta per l’intero vincolo temporale che, normalmente, è di 3, 6, 12, 18 o 24 mesi (naturalmente, il tasso di interesse sarà crescente rispetto al vincolo temporale). In caso diverso, cioè in caso di svincolo prima dell’intervallo temporale stabilito contrattualmente, il conto diventa infruttifero poiché la banca non riconosce alcun tasso anche se tale svincolo sia avvenuto poco prima della maturazione del diritto all’interesse. Quanto alla liquidazione del montante ottenuto dall’investimento esso è, di prassi, accreditato alla scadenza del vincolo sul “conto corrente di appoggio” generalmente tenuto aperto presso la stessa banca che ha offerto il conto deposito. Del pari, è altrettanto comune una modalità di liquidazione anticipata degli interessi con accredito del rateo di interessi netti che maturano per ogni periodo di capitalizzazione (generalmente ogni trimestre); in questo caso (liquidazione anticipata) qualora l’investitore svincoli la somma prima della scadenza naturale del deposito, la banca provvederà all’atto dello svincolo del deposito ad addebitare le somme anticipate trimestralmente a titolo di interessi netti, con valuta pari alla data del relativo accredito.
Un esempio di funzionamento di un conto deposito
Immaginiamo un investitore che, tramite un suo conto corrente ordinario, versa 100.000 euro il primo gennaio dell’anno X su un conto deposito con vincolo a 12 mesi e promessa di un tasso di interesse al netto di tutti i costi fiscali pari all’1%. Se lo stesso cliente detiene il deposito fino al 31 dicembre dello stesso anno, a gennaio dell’anno X+1 si troverà un accredito sul suo conto corrente di 101.000 euro. Diversamente, se svincola il deposito prima del 31 dicembre dell’anno X (anche pochi giorni prima, per esempio il 30 dicembre), alla scadenza la banca accrediterà sul conto corrente la cifra di 100.000 euro senza alcun interesse.
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