I certificati di deposito sono: «titoli di credito emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono 'titoli individuali' in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo cliente delle cui esigenze può quindi tener conto; sono emessi generalmente a 'flusso continuo»
Al pari dei depositi bancari, i certificati di deposito costituiscono operazioni attraverso cui il cliente deposita presso la banca una determinata somma. Di contro, la banca acquisisce le somme depositate dal cliente e si obbliga a restituirle alla scadenza del termine contrattuale, con aggiunta di un interesse calcolato sulla base di un tasso fisso o variabile.
Per le emissioni a tasso variabile, le vigenti Istruzioni di vigilanza per le banche consentono esclusivamente l'utilizzo di parametri finanziari, sia a breve termine, sia a medio e lungo termine, sia una combinazione di più indicatori. Viene inoltre chiarito che i parametri debbano essere calcolati con criteri di oggettività e rilevati su mercati ampi e trasparenti. Si tratta dunque di indicatori del mercato monetario (es., rendimento dei BOT, Euribor, etc.), di indicatori a medio-lungo termine (es. il Rendistato) e di indici di borsa.
Di norma, le somme (capitale + interessi) sono disponibili solo alla scadenza del vincolo e non sono possibili versamenti successivi a quello iniziale.
RENDISTATO E RENDIBOT: La Banca d’Italia è amministratore di più indici finanziari riferiti a titoli di Stato quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT); mercato regolamentato gestito dalla società Borsa Italiana S.p.A. e dedicato alle contrattazioni al dettaglio di obbligazioni, governative e societarie. In particolare, la Banca d’Italia calcola i seguenti indici: il Rendistato e il RendiBOT. Tutti gli indici sono elaborati sulla base dei dati ufficiali di negoziazione sul MOT e con periodicità giornaliera.
Nello specifico, il Rendistato è calcolato come media dei rendimenti effettivi a scadenza di tutti i BTP aventi vita residua superiore ad un anno, con l’esclusione dei BTP indicizzati all’inflazione dell’area euro, dei BTP Italia (indicizzati all’inflazione italiana) e dei BTP Futura. La media dei rendimenti è ponderata per l’intera quantità dello strumento negoziata durante la seduta di borsa. L’indice è reso disponibile sia con riferimento al paniere nel suo complesso sia disaggregato per fasce temporali di vita residua dei titoli.
Il RendiBOT corrisponde, invece, al rendimento medio ponderato di tutti i titoli zero coupon emessi dal Tesoro italiano con vita residua compresa tra 20 giorni e un anno.
Fino al 31 dicembre 2004 la Banca d’Italia pubblicava anche il Rendiob, che rappresentava il rendimento medio ponderato di titoli emessi da istituti di credito mobiliare (paniere utilizzato fino al 1° ottobre 1995) ovvero di titoli con vita residua superiore all’anno emessi da banche quotate sul MOT (paniere utilizzato dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 2004).
DURATA: La durata del certificato varia da 3 mesi a 5 anni anche se sono particolarmente diffuse le emissioni di breve termine (3, 6, 12, 18 e 24 mesi). In genere, la possibilità di svincolare anticipatamente le somme è negata per le brevi scadenze (non esiste un termine preciso, anche se 18-24 mesi costituiscono buone approssimazioni di mercato) mentre lo svincolo è generalmente reso possibile per le altre scadenze.
LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI: La liquidazione degli interessi può prevedere sia un accredito in una unica soluzione alla scadenza del certificato (cosiddetti certificati one coupon), sia il pagamento periodico di quelle che, a tutti gli effetti, si qualificano come cedole del certificato. In quanto tale, il certificato di deposito prevede il rilascio di un certificato all’interno del quale vengono indicati:
-i dati della banca (denominazione, oggetto sociale, sede, capitale sociale versato ed esistente al momento dell’emissione);
-il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso, le eventuali garanzie.
REGIME DI CIRCOLAZIONE: Il regime di circolazione del certificato può essere sia nominativo sia al portatore. Nel primo caso, saranno legittimati alle operazioni sul certificato e alla riscossione del montante (capitale e interessi) solo i legittimi intestatari o i rappresentanti debitamente legittimati.
Sono redditi di capitale “gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti”. Viene quindi posta a tassazione la differenza tra la somma percepita a scadenza e la somma impiegata. La ritenuta sugli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari è disciplinata dal TUIR (DPR n. 600/73). Dal 1° luglio 2014 il legislatore ha disposto che le banche e Poste italiane S.p.A. applichino la ritenuta nella misura del 26%, sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Rimane fermo il regime di non imponibilità per gli interessi e gli altri proventi corrisposti a soggetti non residenti derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali che, ai sensi TUIR (art. 23), non si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
La ritenuta non deve essere applicata nei seguenti casi:
interessi e altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all’estero o a filiali estere di banche italiane;
interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e Poste italiane;
interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul “Fondo di ammortamento dei titoli di Stato” e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
Gli intermediari in qualità di sostituti di imposta provvederanno ad applicare l’imposta a titolo di ritenuta di acconto per gli imprenditori individuali, le snc, le sas, le società ed enti commerciali, i soggetti qualificati con stabili organizzazioni di società ed enti non residenti. La ritenuta è altresì applicata a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società di capitali, le associazioni professionali, le società semplici ed enti non commerciali. La ritenuta è invece applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società di capitali e persone giuridiche in genere ed in ogni altro caso. Con riferimento a interessi da depositi e conti correnti bancari, pagati in favore di soggetti non residenti e corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato in quanto carenti del presupposto di territorialità e quindi per tale caratteristica devono essere qualificati come redditi non imponibili. Per effetto di ciò non rientrano nella disciplina contenuta nell’art. 26 comma 2 del DPR 600/73, in quanto l’esclusione dalla ritenuta è riconosciuta a prescindere dalla residenza del beneficiario in Paesi inclusi o meno nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. La ritenuta non si applica agli OICR in Italia e alla gestione opzionale del risparmio gestito come gestioni individuali e fondi pensione. Pari trattamento di esenzione dal prelievo impositivo si ha per le società di cartolarizzazione dei crediti e per le società Patrimonio dello Stato e Infrastrutture Spa.
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