Oltre alla possibilità di ricevere un interesse sulle somme depositate, i contratti di deposito bancario offrono al cliente la possibilità di svincolare le proprie operazioni di riscossione e pagamento dal possesso di denaro contante annullando tutti i rischi collegati alla sua detenzione (smarrimento, furto, distruzione, ecc.).
Inoltre, per le forme che lo prevedono (es. depositi in conto corrente), alla remunerazione delle somme depositate, il cliente aggiunge anche la possibilità di accedere ad una serie di servizi accessori offerti dalla banca e che sono indispensabili per la corretta gestione dei rapporti finanziari, di consumo e di lavoro con soggetti terzi (si pensi all’offerta di strumenti di pagamento, alla possibilità di accredito automatico della pensione e/o dello stipendio, o alla domiciliazione bancaria per l’addebito diretto dei pagamenti di natura ricorrente).
Come tutti gli investimenti finanziari, anche il deposito è esposto a una serie di rischi che, comunque, appaiono certamente inferiori a quelli collegati ad altre forme di investimento.
ll rischio principale è certamente rappresentato dal rischio controparte poiché, in presenza di un’insolvenza della banca, il cliente può rischiare parte del capitale depositato oltre che gli interessi. Infatti, in virtù dell’adesione delle banche a fondi di tutela dei depositanti (si veda la successiva sezione dedicata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - FITD), il cliente è tutelato da un’insolvenza della banca fino a una somma pari a 100.000,00 euro. Pertanto, il rischio di controparte espone il cliente alla potenziale perdita della sola somma eccedente i 100.000 euro.
Un secondo rischio fa riferimento alla possibilità che il cliente possa subire, previa opportuna comunicazione, una variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche del deposito, sia in termini di tasso di interesse creditore sia di commissioni e spese del servizio, e ciò coerentemente con quanto disposto dall’art. 118 del TUB, il cui comma 1 recita: «nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo».
Nel caso dei depositi con libretto al portatore, l’investitore si esponeva poi al rischio di smarrimento o sottrazione del libretto con la conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona solo apparentemente legittimata a operare sul conto. Tuttavia, come già ribadito, la circolazione di tale forma di libretto non è più possibile dal 31 dicembre del 2018. Allo stesso modo, per i depositi forniti di codici di accesso telematico, il cliente si espone al rischio anche del loro smarrimento o sottrazione con conseguente minaccia di movimentazioni fraudolente sulle somme in giacenza.
Infine, con riguardo particolare ai conti di deposito vincolato con tasso fisso, il depositante si espone a un potenziale rischio di inflazione poiché l’aumento dei prezzi nel corso del periodo, riducendo il potere di acquisto del cliente, incide negativamente sul rendimento reale del deposito.
Con riferimento ai costi, la numerosità delle voci di costo è funzione della tipologia di deposito pur essendo possibile individuare alcune voci comuni a tutte le forme. In ogni caso, e senza prendere in considerazione in questa sede i costi fiscali, nel novero dei costi generalmente comuni a tutti i depositi possono rientrare (oppure no, a seconda della strategia commerciale della banca):
costi di entrata, di uscita e di tenuta del conto,
costi di rendicontazione e di richiesta informazioni dal cliente (es. dichiarazione di sussistenza di credito/debito),
costi di duplicazione del libretto ove rilasciato.
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